Le conseguenze economiche e patrimoniali della perdita di un socio di una S.N.C

15 Novembre 2021 | assicurazioni, News, Pianificazione successoria

Cosa succede quando un socio di una s.n.c scompare prematuramente? Quali effetti patrimoniali si riversano sul socio superstite e sull’azienda in assenza di una pianificazione?

La perdita di un socio in una società di persone , oltre a un dramma umano, rappresenta patrimonialmente un rischio potenzialmente in grado di mettere in ginocchio un’azienda ( soci superstiti e continuità aziendale) costruita negli anni con sacrifici e lavoro. Questo evento rappresenta un rischio potenzialmente devastante, invisibile e molte volte ignorato. Quali sono le conseguenze giuridico/patrimoniali che si trasmettono al superstite/i in seguito a tale evento? Un esempio:

Marco e Luca sono  due artigiani nel settore idraulico ,  svolgono l’attività di impresa da molti anni nella forma di società in nome collettivo (S.N.C) impresa nella quale vige la responsabilità illimitata e solidale dei soci. Questo significa che i soci rispondono per le obbligazioni sociali con il patrimonio dell’azienda ma se questo non fosse sufficiente anche con il loro patrimonio personale. L’azienda è ben patrimonializzata e l’attività va bene. Entrambi i soci sono titolari al 50% e da un’ultima perizia il valore reale dell’azienda ( considerando immobili, avviamento ecc) ai fini del valore liquidatorio della quota è pari ad Euro 800.000,00. In caso di morte del socio il loro statuto sociale rimanda alle disposizioni del codice civile. Marco è coniugato e  ha due figli maggiorenni. Anche Luca è coniugato e ha tre figli minori di cui uno disabile. In seguito a una breve malattia purtroppo Luca passa a miglior vita.

In seguito a questo  evento si apre la successione di Luca e i suoi eredi sono : la moglie e i tre figli minorenni ( dei quale uno disabile). Oltre al patrimonio personale di Luca (attivo e passivo) cade in successione anche il valore della sua quota societaria che ad oggi è pari ad Euro 400.000,00. Il loro statuto societario regola questo evento rimandando alle disposizioni del codice civile. Nelle società di persone non vige la libera trasferibilità delle quote ( prevista invece per le società di capitali). L’art 2.284 del codice  civile prevede che in seguito alla morte del socio vi siano tre possibilità:

  • Gli eredi di Luca hanno diritto alla liquidazione della quota entro sei mesi;
  • Se il socio superstite e gli eredi sono d’accordo questi ultimi possono subentrare nella quota di Luca;
  • La società viene liquidata (salvo diversa disposizione dello statuto sociale).

Analizziamo le criticità alle quali dovrà fare fronte Marco il socio superstite:

  • Liquidazione della quota : il valore della quota di Luca è importante. La liquidazione di questa quota è un impegno economico pesante. Avrà Marco la disponibilità economica per far fronte a quest’impegno?;
  • Subentro nella quota degli eredi: Questa è la situazione economicamente meno pesante ma…Gli eredi sono pronti al subentro? Il socio superstite è d’accordo? Inoltre in questa situazione ci sono tre eredi minori dei quali uno ha una disabilità. In presenza di minori è scontato l’intervento del Giudice Tutelare il quale dovendo tutelare i figli minori( dei quali uno disabile) non farà entrare in una società illimitatamente responsabile questi soggetti obbligando alla liquidazione della quota;
  • Liquidazione della società: quest’ultima rappresenta la possibilità peggiore in quanto l’azienda viene liquidata e l’attività chiusa.

L’esempio che abbiamo visto è quello che potenzialmente può accadere in assenza di una adeguata pianificazione che individui e quantifichi i potenziali eventi dannosi per l’azienda. Situazioni come possono essere prevenute conoscendo queste rischiosità latenti e trasferite attraverso la sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita – Keymen. Questo tipo di contratto assicurativo a fronte del pagamento di un premio proporzionato all’età degli assicurati, alla durata della copertura e al capitale da assicurare viene stipulato dalla società . La stessa assicura il valore reale delle quote dei soci. In caso di morte di un socio la società avrà la liquidità necessaria per far fronte al pagamento del valore della quota agli eredi. La polizza di assicurazione sulla vita – Keyman dovrà essere costruita tenendo conto la situazione successoria dei soci, la fiscalità e la normativa giuirdica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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