Rinuncia all’eredità e polizza vita

17 Maggio 2021 | News, Pianificazione successoria

L’eredità può essere accettata o rifiutata. Il diritto al pagamento dell’indennizzo è un diritto autonomo rispetto a quello previsto per la successione.

La successione è l’Istituto giuridico che permette la trasmissibilità del patrimonio della persona che viene a mancare. Essa può essere legittima (in assenza di testamento ) o testamentale (in presenza di testamento). All’ apertura della successione (che avviene contestualmente alla morte del De Cuius) nella fase della vocazione, si individuano i soggetti che per legge o per testamento sono chiamati a succedere. L’erede ha la possibilità di accettare o di rifiutare l’eredità.  L’accettazione ( che diventa irrevocabile) può essere espressa ( l’erede dichiara espressamente di accettare) o tacita (l’erede pone in atto dei comportamenti concludenti che manifestano la volontà di accettare come : pagare i debiti ereditari, la riscossione di un assegno del defunto, il pagamento di una bolletta ecc.). E’ inoltre prevista l’accettazione con il beneficio di inventario. (obbligatoria per in minori gli interdetti e gli inabilitati od un ente).

Nel caso di una accettazione espressa o tacita si realizza una confusione tra il patrimonio dell’erede e quello del De Cuius, pertanto l’erede dovrà rispondere dei debiti che gravano sull’eredità anche se risultassero superiori a quanto ereditato. (eredita 100 ma ha debiti per 200 risponde per 200)

L’accettazione con beneficio di inventario invece impedisce questa confusione realizzando una maggior tutela per l’erede. Pur rispondendo sempre dei debiti ereditati con questo tipo di accettazione l’erede risponde solo in funzione di quanto ereditato. ( eredita 100 ma ha debiti per 200 risponde per 100)

All’eredità  si può inoltre rinunciare. L’Istituto della rappresentazione ( art 467 C.C) individua altri soggetti che subentreranno quando l’erede non voglia o non possa accettare l’eredità.

Ma cosa succede se un erede rinuncia all’eredità ma nel contempo è beneficiario di una polizza vita stipulata del De Cuius ? Essere contemporaneamente erede del De Cuius ( alla cui eredità si rinuncia) ma anche beneficiario di una polizza sulla vita non comporta il rifiuto della prestazione da parte della compagnia di assicurazioni.

Il diritto del beneficiario al pagamento dell’indennizzo da parte della compagnia di assicurazione è un diritto autonomo ( iure proprio)  ed è estraneo alla regole della successione (diritto iure hereditatis).

La designazione di un beneficiario in un contratto di assicurazione sulla vita è un atto tra vivi. Il beneficiario acquista il diritto al pagamento dell’indennizzo in base al contratto di assicurazione che è estraneo alla successione (salvo lesione della quota di legittima relativa ai premi pagati o versati). La polizza di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, date le sue peculiarità giuridiche (impignorabilità, insequestrabilità, esenzione dal pagamento delle imposte di successione) è uno degli strumenti maggiormente flessibili ed utilizzati per una corretta pianificazione successoria.

 

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