Patrimonio e pensioni: cosa può essere pignorato da un creditore?

15 Febbraio 2021 | News, Previdenza

L’art 2740 del codice civile prevede la responsabilità patrimoniale e permette al creditore di aggredire il patrimonio presente e futuro del debitore.

Il codice civile prevede all’art 2740 il principio della responsabilità patrimoniale – e recita  testualmente: “ Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilita’ non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

Questo principio è stato introdotto nell’attuale codice ( entrato in vigore nel 1942) a tutela dei creditori, stabilendo che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio (beni e denaro) presente e futuro.

L’art 2740 è un principio base del nostro ordinamento (insieme alla tutela della quota legittima nelle successioni) ed intende tutelare la protezione dei diritti del creditore.

Nel corso dei decenni successivi all’emanazione del codice civile e al mutare del contesto socio – economico sono state introdotte delle eccezioni come: la limitazione di alcuni beni che rispondono solo a certe obbligazioni (per esempio  in caso di ipoteca risponde del debito il solo bene immobile su cui è iscritta) o all’ impignorabilità o all’ insequestrabiltà di altri.

Sono invece pignorabili qualora si verifichino determinate condizioni: la casa, i risparmi , i beni o i conti cointestati e le auto. La Legge  consente inoltre  al Fisco (creditore privilegiato) di pignorare un quinto dello stipendio del debitore.

Il legislatore in tema di pensioni ha previsto una specifica tutela. Le somme dovute a chiunque a titolo di pensione non possono essere oggetto di pignoramento per un ammontare corrispondente alla misura massima dell’assegno sociale (L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge), aumentato della metà (minimo vitale impignorabile).

Inoltre, l’art 13 d.l 27/06/2015 n°83 ha inserito nel codice di procedura civile  una novità in merito al pignoramento della pensione. Il nuovo comma dell’art 545 del codice di procedura civile recita:

“le somme da chiunque dovute a titolo di pensione , di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale (nel 2019 pari ad Euro 457,99 mensili) aumentato della metà (nel 2019 pari ad Euro 686,98 mensili).  La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma, nonché delle speciali disposizioni di legge”

L’assegno sociale nel 2019 è di Euro 457,99 , alla quale si somma la propria metà Euro 228,99, di conseguenza il minimo di sopravvivenza impignorabile è di Euro 687,00. Solo la parte eccedente è pignorabile in base alla natura e alla tipologia del creditore nel massimo di 1/5 della pensione.

Se invece il creditore è l’Agenzia delle entrate, puo’ essere pignorato:

  • 1/5 della pensione, solo se il trattamento previdenziale supera i 5.000 euro mensili;
  • 1/7 della pensione se il trattamento previdenziale è compreso tra i 2.500 ed i 5.000 euro mensili;
  • 1/10 della pensione se il trattamento previdenziale è fino a 2.500 euro mensili.

Esempio: Pensione di 1.200 euro al mese, si sottrae dall’importo totale il minimo vitale (687 euro) ; si ottiene così l’importo di 519 al quale si applica la misura di 1/5 ottenendo la somma mensile che può’ essere pignorata, ovvero 103,8 euro.

 

 

 

 

 

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