Le misure compensative per le aziende che trasferiscono il TFR ad una forma di previdenza integrativa.

26 Luglio 2021 | News, Previdenza

Per le aziende i cui dipendenti decidono di trasferire il TFR ad una forma di previdenza integrativa sono previste delle misure compensative di natura fiscale e contributiva che contribuiscono a realizzare un risparmio fiscale.

Il decreto n. 252/2005, per agevolare le imprese i cui dipendenti chiedano di trasferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare, ha previsto delle specifiche forme di compensazione le quali possono essere fiscali e contributive.

Compensazioni fiscali: deduzione dal reddito di impresa del 4% (per aziende con oltre 49 addetti) o del 6% (per aziende con meno di 50 addetti) dell’importo del TFR trasferito.

Compensazioni contributive: Riduzione dello 0,28% sugli oneri impropri che sono dovuti all’INPS. ( oneri che il datore di lavoro versa per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare).

Le compensazioni di natura fiscale si calcolano sul TFR trasferito mentre le compensazioni contributive  sulla RAL dei dipendenti che trasferiscono il TFR ad una forma di previdenza integrativa.

Un esempio:

 Impresa con 30 addetti di cui 20 chiedono di trasferire il TFR alla previdenza complementare RAL dipendenti richiedenti: € 600.000,00  e TFR trasferito: € 41.460,00

  • Compensazione fiscale : Deduzione dal reddito di impresa di 41.460 x 6% = 2.487,60
  • Compensazione contributiva : Riduzione degli oneri impropri di 600.000 x 0,28% = 1.680,00

Per quanto riguarda la deduzione dal reddito di impresa, il reale beneficio economico derivante è differente nel caso si tratti di società di capitale oppure di società di persone/ditte individuali:

Società di capitali:  IRES con aliquota pari al 24%

Società di persone / ditte individuali: Aliquote IRPEF dei singoli soci in base alle quote di partecipazione all’utile.

Se ipotizziamo che l’azienda dell’esempio precedente fosse  una società di capitale con un IRES al 24% avremo:

  • Deduzione dal reddito di impresa di 2.487,60
  • Risparmio effettivo: 2.487,60 x 24% = 597,00

A cui sommare 1.680,00 euro di riduzione degli oneri impropri, per un risparmio effettivo pari a 2.277,00 euro.

Possiamo schematizzare quali possono essere gli oneri che concorrono ad un risparmio  per una azienda che trasferisce il TFR dei propri dipendenti ad una forma di previdenza complementare e le misure di compensazione previste:

  1. Mancato versamento al fondo garanzia INPS (0,20% RAL)
  2. Mancata rivalutazione del TFR
  3. Nessuna uscita di cassa per l’imposta sostitutiva (17%) sulle rivalutazioni annue
  4. Deduzione dal reddito di impresa (4% – 6%)
  5. Riduzione degli oneri impropri (0,28%)

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