La successione, gli eredi e le quote di assegnazione dell’eredità

26 Aprile 2021 | Pianificazione successoria

 

La successione è l’Istituto giuridico che consente la trasmissibilità del patrimonio agli eredi, i quali possono essere legittimi e legittimari. La Legge prevede per i legittimari il diritto all’assegnazione della quota di legittima alla quale non è possibile porre condizioni.

Nel momento in cui una persona viene a mancare , il suo patrimonio potrebbe rimanere sprovvisto di un titolare. Per evitare questo, la legge ha istituito un Istituto giuridico denominato : successione a causa di morte ( in latino successione mortis causa) per garantire a determinati soggetti di subentrare nella titolarità dei beni lasciati dal defunto ( detto de cuius). In linea generale si possono distinguere due tipi di successione:

  • SUCCESSIONE LEGITTIMA
  • SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Si verifica una successione legittima quando la persona venuta a mancare non ha lasciato nessuna disposizione testamentaria, oppure quando il testamento lasciato non è valido, o non esaustivo di tutti i beni del de cuius. Si verifica invece una successione testamentaria quando la persona scomparsa ha lasciato una disposizione testamentaria attraverso un atto detto appunto: testamento. Sono eredi legittimi coloro ai quali si devolve l’eredità in assenza di testamento. Eredi legittimi sono:

  • Il coniuge o parte dell’unione civile;
  • I discendenti (i figli);
  • gli ascendenti (i genitori);
  • i collaterali (fratelli o cugini);
  • i parenti fino al sesto grado;
  • lo Stato;

Sono invece eredi legittimari  coloro che in virtù di uno stretto legame di sangue , di matrimonio o di unione civile con il de cuius non possono essere esclusi dalla successione e sono:

  • Il coniuge o la persona unita civilmente;
  • I figli;
  • In assenza dei figli gli ascendenti;

La quota di legittima o di riserva è la quota del patrimonio ereditario che deve essere necessariamente  destinata ai legittimari e alla quale non possono essere poste condizioni.

La quota disponibile invece, è la parte di patrimonio ereditario che il testatore può lasciare a chiunque, compresi anche gli eredi che già beneficiano della quota di legittima.

Nelle seguenti tabelle si riassume a chi e quanta parte di patrimonio può essere assegnata

Successione legittima ed eredi legittimari:

Se chi decede lascia: Quota del patrimonio disponibile
Solo il coniuge in assenza degli altri successibili (figli, ascendenti, fratelli e sorelle) 1/1 al coniuge
Il coniuge e un figlio 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio
Il coniuge e due o più figli 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli
Il coniuge ed ascendenti o fratelli e sorelle (senza figli)

 

2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti – fratelli e sorelle
Solo il figlio (senza coniuge) 1/1 al figlio
Solo ascendenti 1/2 agli ascendenti in linea paterna,  1/2 agli ascendenti in linea materna
Solo fratelli e sorelle una quota ciascuno in parti uguali;  i fratelli e le sorelle unilaterali (padre o madre diversi) conseguono però la metà della quota dei germani (stessi genitori)
Solo ascendenti e fratelli e sorelle Vedi art. 571 codice civile
Altri parenti Vedi art. 572 codice civile
Coniuge separato Vedi art. 585 codice civile

Tabella quota di legittima e quota disponibile:

Se chi decede lascia: Quota del patrimonio disponibile
Solo il coniuge 1/2 al coniuge come quota di legittima e 1/2 come quota disponibile
Il coniuge ed un figlio 1/3 al coniuge come quota di legittima,  1/3 al figlio come quota di legittima e  1/3 come quota disponibile
Il coniuge e due o più figli 1/4 al coniuge come quota di legittima,  2/4 ai figli come quota di legittima e  1/4 come quota disponibile
Solo il figlio (senza coniuge):

 

1/2 al figlio come quota di legittima e  1/2 come quota disponibile
Solo due o più figli (senza coniuge)

 

2/3 ai figli come quota di legittima e  1/3 come quota disponibile
Solo ascendenti legittimi 1/3 agli ascendenti  come quota di legittima e 2/3 come quota disponibile
Il coniuge ed ascendenti legittimi (senza figli) 1/2 al coniuge come quota di legittima,  1/4 agli ascendenti come quota di legittima e 1/4 come quota disponibile
Coniuge separato Vedi art. 548 codice civile

 

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