LA PREVIDENZA NELLE CONVIVENZE DI FATTO

22 Marzo 2021 | News

Istituito con la Legge 76/2016, il contratto di convivenza da la possibilità alla coppia convivente di regolare alcuni aspetti della vita famigliare ed alcune tutele prima precluse . Sotto l’aspetto previdenziale invece non è prevista nessuna tutela.

La Legge n° 76/2016 (Legge Cirinnà) ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico due nuovi Istituti giuridici che vanno ad aggiungersi al matrimonio: l’unione civile e il contratto di convivenza. L’unione civile è l’istituto che norma  l’unione tra due persone dello stesso sesso, prevede degli obblighi, e   garantisce diritti patrimoniali  e successori molto simili a quelli del matrimonio. Si verifica una  convivenza di fatto invece, quando due persone (eterosessuali o omosessuali) sono unite da un legame affettivo stabile e nel contempo non sono   sposati o uniti civilmente, né parenti od affini. In controtendenza rispetto a qualche decennio fa, la nostra società assiste ogni anno ad un calo dei matrimoni mentre,  sono sempre di più le coppie che liberamente scelgono di non convolare a nozze o in una unione civile e vivere insieme la loro vita convivendo. Ma quali sono gli effetti patrimoniali e successori rispetto ad un unione formalizzata in un matrimonio o in una unione civile?

Con l’introduzione della Legge n°76/2016 la convivenza di fatto può essere distinta in due tipologie:

  • Convivenza di fatto non formalizzata all’anagrafe
  • Convivenza di fatto iscritta e formalizzata all’anagrafe

Nella convivenza di fatto non iscritta all’anagrafe non è previsto nessuna formalizzazione. I componenti della  coppia che sceglie questa forma di convivenza vivono insieme ma giuridicamente non sono eredi tra di loro. In caso di prematura scomparsa di un componente della coppia (salvo esplicite disposizioni testamentali) il patrimonio del de cuius cadrà in successione legittima solo agli  eredi di quest’ultimo. In assenza di un testamento nulla spetta al convivente. Se la persona che viene a mancare era titolare di pensione o al momento del decesso fosse ancora in attività lavorativa, il convivente superstite non avrà diritto né alla pensione di reversibilità, né alla pensione superstiti indiretta. Per dare la facoltà di scelta e di tutela al sempre maggior numero di coppie conviventi, la Legge n°76/2016 ha dato la possibilità alla coppia di sottoscrivere il contratto di convivenza.

Questo contratto va a regolare aspetti e modalità della vita famigliare ,  per essere valido deve essere redatto con atto pubblico (da un Notaio) o con scrittura privata con sottoscrizione autentica da parte di un notaio o di un avvocato i quali devono verificare che le clausole della convivenza non siano contrarie all’ordine pubblico o alle norme del diritto. Il contratto va successivamente trasmesso all’anagrafe del comune di residenza dei conviventi. Dalla sottoscrizione del contratto di convivenza scaturiscono obblighi di reciproca assistenza morale ed economica, nonché tutele prima precluse ai conviventi  come:  la possibilità di continuare ad abitare nella casa di propietà del convivente prematuramente scomparso per due anni o comunque non oltre i cinque, il diritto alle visite in carcere e quello alle informazioni sanitarie, il diritto al risarcimento civilistico per fatto illecito  subito dal convivente. Dal punto di vista successorio,  i conviventi registrati continuano a non essere eredi tra di loro e sotto l’aspetto previdenziale , come per le coppie conviventi non registrate nulla spetta al convivente superstite. Anche se in presenza di un contratto di convivenza , il convivente superstite non è beneficiario né del TFR maturato , né delle prestazioni previdenziali della reversibilità o superstiti indiretta le quali sono garantite solo al coniuge nel matrimonio o all’unito civilmente nell’unione civile. Tuttavia , una tutela a favore dei conviventi può lo stesso essere garantita attraverso una corretta pianificazione successoria e con l’utilizzo di alcuni strumenti come: il testamento o le polizze di assicurazione sulla vita o altri istituti giuridici.

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