La previdenza in ENASARCO

28 Febbraio 2021 | News, Previdenza

Enasarco è un Ente di previdenza integrativa e obbligatoria, al quale sono iscritti gli Agenti di Commercio e i Consulenti Finanziari. Per chi non raggiunge i requisiti per maturare la prestazioni , la contribuzione non andrà persa, ma dal 2024 sarà convertita in una rendita.

Enasarco  ( Ente nazionale di assistenza per gli Agenti e rappresentanti di commercio) è una fondazione di diritto privato che si occupa di fornire prestazioni previdenziali integrative a favore degli agenti e rappresentati di commercio e dei consulenti finanziari. Le prestazioni di ENASARCO sono integrative a quelle previste dall’INPS , l’ente previdenziale nel quale l’ agente di commercio e il consulente finanziario devono obbligatoriamente iscriversi. L’agente di commercio (o il consulente finanziario) è soggetto quindi a una doppia contribuzione obbligatoria. Deve iscriversi alla gestione commercianti dell’INPS e in contemporanea la propria mandante deve iscrivere l’Agente in ENASARCO. Devono essere iscritti in ENASARCO:

  • Gli Agenti operanti in forma individuale;
  • Gli Agenti costituiti in società di capitali o di persone;
  • I Consulenti finanziari abilitati all’offerta furi sede e gli agenti in attività finanziaria;
  • I Collaboratori delle agenzie immobiliari qualora ricorrano gli elementi del contratto di agenzia;
  • I Collaboratori autonomi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

La contribuzione in  ENASARCO è di tre tipi:  obbligatoria, facoltativa e volontaria.  La contribuzione obbligatoria è pari al 17% di tutte le somme versate nell’anno all’agente. Di questa percentuale solo il 14% concorre effettivamente al calcolo del futuro assegno pensionistico, mentre la differenza del 3% viene versata alla cassa a titolo di solidarietà. La contribuzione del 17% è suddivisa a metà tra agente la mandante nella misura dell’8,50% per ciascuno. Sono inoltre previsti degli importi minimi e massimi a seconda se il mandato è conferito come monomandato o come plurimandato. La contribuzione facoltativa invece, può essere facoltativamente e liberamente versata dall’agente al fine di aumentare la propria prestazione a fine carriera, l’importo è libero e lasciato alla discrezionalità dell’iscritto ma comunque mai inferiore ad Euro 215,50 annui. Essendo una contribuzione facoltativa l’iscritto che decide di versarla può decidere in autonomia quando effettuarla, sospenderla o riprenderla. La contribuzione volontaria è prevista per gli iscritti che si trovino temporaneamente o definitivamente in inattività e che al fine di perfezionare i requisiti per maturare la pensione , vogliono contribuire volontariamente . E’ necessario però che l’iscritto abbia una anzianità minima di 5 anni, di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti l’inizio della fase di inattività.

All’età pensionabile ENASARCO prevede queste prestazioni:

  • La pensione di vecchiaia: prestazione che matura per gli uomini con almeno 67 anni di età anagrafica e 20 di anzianità contributiva (purchè la somma tra età e anzianità contributiva risulti pari a 92) , mentre per le donne 64 anni di età con almeno 20 di anzianità contributiva e somma tra età anagrafica e anzianità contributiva 89.
  • La pensione di vecchiaia anticipata alla maturazione dei seguenti requisiti: 65 anni di età, 20 anni di contribuzione e quota 90 (somma tra età e anzianità contributiva). Questa prestazione seppur esigibile in anticipo rispetto al regime ordinario prevede una decurtazione del 5% per ogni anno di anticipazione.

Sono previste inoltre prima dell’età pensionabile con determinati requisiti le pensioni : superstiti indiretta (in caso di premorienza dell’iscritto), inabilità ed invalidità superiore al 66%.

Una delle principali novità degli ultimi anni in ENASARCO è stata l’introduzione della  rendita contributiva. Fino al 2012 infatti, gli iscritti che non raggiungevano il requisito di anzianità contributiva minimo (20 anni) vedevano persa la propria contribuzione in questo ente. Questa prestazione spetta all’iscritto che ha maturato almeno 5 anni di contribuzione, è calcolata in regime contributivo ed è necessario avere maturato  67 anni. La prestazione è decurtata di un 2% per ogni anno che manca al raggiungimento di quota 92  (somma tra età anagrafica e anzianità contributiva) e sarà erogata a domanda da ENASARCO dal 2024. ENASARCO calcola le proprie prestazioni a seconda della data di iscrizione :regime reddituale fino al 2003, contributivo dal  1° gennaio 2004.

Un’altra particolarità di ENASARCO visto la sua finalità di previdenza obbligatoria ma integrativa , è  che non consente ( a differenza di INPS e delle Casse dei liberi professionisti ) qualora l’iscritto abbia versato anche in altre gestioni  ,l ’accesso agli istituti della ricongiunzione, totalizzazione e del cumulo dei contributi, né alla facoltà del riscatto. Pertanto, ENASARCO deve essere intesa dai propri iscritti come un “binario” a se stante che darà luogo ad una integrazione rispetto alla propria contribuzione INPS di base.

 

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