LA PREVIDENZA DELLO PSICOLOGO: La contribuzione

6 Settembre 2021 | News, Previdenza

La professione di Psicologo prevede l’iscrizione alla Cassa di Previdenza ENPAP. Sono obbligati all’iscrizione sia i liberi professionisti che i dipendenti . La contribuzione soggettiva obbligatoria è pari al 10% del reddito professionale annuo ed inoltre è possibile versare una contribuzione facoltativa aggiuntiva. Per alcune categorie sono previste delle riduzioni nel versamento dei contributi.

ENPAP (Ente di previdenza ed assistenza per gli psicologi) è l’Ente che garantisce le prestazioni previdenziali ed assistenziali agli psicologi. Nata nel 1996, ENPAP  è una fondazione di diritto privato e fa parte di quelle casse nate con l’emanazione del decreto 103/1996. L’iscrizione è obbligatoria per i liberi professionisti ma anche coloro che svolgono l’attività come dipendente.

I contributi obbligatori che l’iscritto deve versare annualmente sono:

  • Contributo soggettivo;
  • Contributo integrativo;
  • Contributo di maternità;

Il contributo soggettivo obbligatorio è il contributo che l’iscritto versa annualmente per formare l’accantonamento necessario per determinare la propria futura pensione ovvero: il montante contributivo.

Questo contributo prevede un’ aliquota pari al 10% del reddito professionale netto ai fini IRPEF, con un importo annuale minimo di Euro 780,00. Il regolamento prevede che per incrementare la propria posizione individuale, è possibile versare un contributo aggiuntivo (oltre al soggettivo obbligatorio) con un aliquota liberamente scelta dall’iscritto variabile dal 10% al 30%.

Il contributo integrativo è dovuto agli iscritti per le attività di gestione della Cassa , non concorre alla formazione del montante contributivo e di conseguenza alla futura pensione. L’aliquota prevista ( ripetibile nei con fronti del cliente ) sui compensi professionali è pari al 2% con un minimo di Euro 60,00.

Il contributo di maternità è un contributo in misura fissa che viene determinato ogni anno dalla Cassa a favore delle iscritte in maternità.

In alcuni casi la contribuzione soggettiva obbligatoria può prevedere delle riduzioni:

  • 50% di riduzione se l’iscritto svolge anche lavoro dipendente;
  • 50% di riduzione per gli over 57 già titolari di altra pensione presso un’altra gestione;
  • 50% per i titolari di pensione ENPAP.
  • 1/3 del contributo minimo per gli iscritto da non oltre 3 anni con un’età anagrafica non superiore a 35 anni;
  • 1/5 del contributo minimo per coloro che hanno conseguito un reddito professionale inferiore ad euro 1.500,00.

La restituzione dei contributi versati è prevista quando non sussistono i requisiti necessari per maturare il diritto alla pensione. Ad esempio nel caso della pensione di vecchiaia al 65° anno di età non sono maturati almeno 5 anni di iscrizione.

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