La Pensione ai Superstiti indiretta e la Reversibilità

3 Maggio 2021 | News, Pianificazione successoria, Previdenza

Le prestazioni pensionistiche ai Superstiti possono essere erogate prima o dopo il pensionamento e sono previste sia dall’INPS che dalle Casse Professionali.   La pensione ai superstiti indiretta viene calcolata in base ai contributi effettivamente versati al momento dell’evento ponendo un grave criticità per quanto riguarda la tenuta del tenore di vita del nucleo familiare.

Cosa succede quando un iscritto ad un ente previdenziale obbligatorio (INPS o Cassa Professionale) in fase di lavoro attiva ( quando sta lavorando e versando i contributi) viene a mancare? E cosa accade quando a mancare è una persona che ha già maturato il diritto alla pensione e ne sta beneficiando ? Quali prestazioni vengono erogate a favore dei propri eredi e per quali importi? In questo articolo cercheremo di fare luce su questi aspetti mettendo in evidenza i vari aspetti. Per prima cosa dobbiamo distinguere se chi viene a mancare è un lavoratore in fase attiva oppure se si tratta di un pensionato. La prestazioni pensionistiche previste sia dall’INPS che dalle Casse di previdenza dei liberi professionisti sono: La Pensione ai Superstiti o l’indennità una tantum per morte. Questo tipo di prestazioni previdenziali hanno come finalità quella di garantire ai superstiti del deceduto una continuità di reddito. Un evento di questo tipo oltre a dolore e sofferenza, provoca un sicuro danno reddituale vendendo meno l’apporto di reddito del proprio congiunto.

La Pensione ai Superstiti può essere di due tipi:

  • Pensione ai Superstiti indiretta : spetta ai superstiti del lavoratore attivo;
  • Pensione ai Superstiti di reversibilità: spetta ai superstiti del pensionato

Pensione ai Superstiti indiretta: se il contribuente in fase attiva viene a mancare hanno diritto al percepire questa prestazione:

  • Il coniuge o il partner dell’unione civile nella misura del 60% del maturatovita natural durante (per sempre)
  • I figli a carico in proporzione al loro numero in forma temporanea.

. Per figlio a carico s’intendono:

  • coloro che ancora non hanno raggiunto la maggiore età
  • sino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore e senza reddito
  • sino al 26° anno di età se studenti universitari e senza reddito
  • di qualsiasi età se inabili al lavoro
  • I figli inabili a vita intera.

I requisiti previsti dal varie gestioni dell’INPS (Dipendenti, Artigiani Commercianti ecc) per beneficiare di questa prestazione sono:

  • 15 anni di contributi versati in qualsiasi epoca o in alternativa almeno 5 anni contribuzione di cui almeno 3 nel quinquennio precedente.

Se il coniuge superstite è percettore di reddito Inps applicherà le seguenti riduzioni sulla prestazione erogata.

Reddito Riduzione
Superiore a 3 volte il trattamento minimo (19.589,00) 25%
Superiore a 4 volte il trattamento minimo (26.385) 40%
Superiore a 5 volte il trattamento minimo (32.982) 50%


L’indennità una tantum per morte è invece una prestazione riconosciuta a coloro che si trovano nel sistema di calcolo esclusivamente contributivo, in caso di mancanza dei requisiti per il diritto alla prestazione per la pensione ai superstiti indiretta, è prevista l’erogazione di un’indennità «una tantum» pari all’importo dell’assegno sociale ( euro 5.977,79 annui )in vigore moltiplicato per il numero di anni di anzianità contributiva maturata . La Pensione ai Superstiti indiretta viene calcolata sempre in funzione dei contributi effettivamente versati vediamo in questo esempio una possibile quantificazione. Il Signor Bianchi, 40 anni di età, coniugato con un figlio di 12 anni, è titolare di una piccola impresa artigianale nel settore del legno dal 2000. Nel 2017 contrae una grave malattia che ne causa la morte nel 2018. A quanto ammonta la pensione superstiti indiretta?

In questo caso la moglie e il figlio hanno diritto a una prestazione pari all’80% (60 + 20) della pensione maturata al momento dal Signor Bianchi.

Il sistema di calcolo è esclusivamente contributivo. ( pensione= montante contributivo x coefficiente di trasformazione in rendita)

Dall’estratto conto risulta un montante in essere pari a € 93.500,00.

Il coefficiente di trasformazione da utilizzare per età inferiori a 57 anni è sempre quello del 57° anno di età (4,186%).

La pensione superstiti indiretta maturata sarà quindi pari a € 3.913,91 x l’80% =  € 3.131,12 annui lordi.

Nel momento in cui il figlio non sarà più a carico, la moglie percepirà un assegno vitalizio di € 2.348,34 annui lordi (il 60% di 3.913,91).

E’ evidente che le prestazione essendo calcolata in regime di calcolo contributivo ( regime in vigore per chi ha iniziato a contribuire dopo il 1996) , specie se in giovane età risulta nella maggior parte dei casi del tutto inadeguata per garantire lo stesso tenore di vita ai familiari superstiti. Per garantire un apporto economico adeguato una soluzione per tutelare i congiunti è la stipula di una polizza di assicurazione caso morte calcolata con un capitale sul reddito mancante .

La Pensione ai Superstiti di reversibilità (Pensione di reversibilità) spetta invece se chi manca è già pensionato. I beneficiari di questa prestazione sono stabiliti dalla L.903/1965 e sono:

A ) Il coniuge o il partner dell’unione civile, in caso di separazione il diritto alla pensione spetta anche al coniuge separato. Se la separazione è addebitabile al superstite si ha diritto alla prestazione pensionistica solo nel caso in cui questi risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale. In caso di divorzio invece possono presentarsi situazioni diverse, la pensione di reversibilità spetta al coniuge divorziato se:

  • Titolare dell’assegno divorzile in forza di sentenza del Tribunale;
  • Non risposato;
  • Il rapporto assicurativo del deceduto o del pensionato sia antecedente la data della sentenza di divorzio;
  • Il defunto abbia maturato i requisiti per la pensione o essere già titolare di pensione alla data di morte.

B) i figli: il trattamento spetta anche ai figli , anche adottivi e minori affidati purchè:

  • Minorenni;
  • Maggiorenni: studenti fino ad anni 21 a carico del deceduto che non prestano attività lavorativa;
  • Maggiorenni: studenti universitari fino ad anni 26, a carico del deceduto e che non prestino attività lavorativa.
  • Inabili di qualsiasi età a carico del deceduto.

C) Genitori: i genitori hanno diritto alla pensione solo in assenza di coniuge o figli del deceduto.

Il diritto alla pensione da parte dei genitori è condizionati da queste condizioni:

  • Avere compiuto 65 anni;
  • Non essere titolare di pensione diretta ai superstiti;
  • Essere a carico del lavoratore deceduto.   

D)Fratelli celibi e sorelle nubili del lavoratore deceduto se mancano coniuge, figli e genitori. I beneficiari devono essere alla data del decesso inabili al lavoro e a carico del deceduto, inoltre non devono essere titolari di pensione diretta o indiretta. La misura del trattamento di reversibilità è la seguente:

  • 60% per il coniuge;
  • 20 % per ogni figlio se ha diritto anche il coniuge;
  • 40% per ciascun figlio , se hanno diritto alla pensione solo i figli
  • 15% per ciascun genitore, fratello o sorella;
  • Se superstiti sono il coniuge e tre o piu’ figli al coniuge spetta il 60% e il restante 40% viene ripartito in parti uguali tra i figli
  • Se i superstiti sono tre o più figli , l’intera pensione viene distribuita in parti uguali tra i figli.

La pensione di reversibilità non può in nessun caso, risultare superiore all’intero ammontare della rendita della quale risultava titolare il defunto .

 

 

 

 

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