Il TFR -Trattamento di fine rapporto

21 Giugno 2021 | News, Previdenza

Il TFR è una quota della retribuzione annua del dipendente ed è disciplinato dall’art 2.120 del codice civile. Il TFR si rivaluta annualmente al 31 dicembre. In base ad alcune condizioni il lavoratore può chiedere delle anticipazioni prima della cessazione del rapporto di lavoro subordinato. 

Il TFR (Trattamento di fine rapporto – art 2.120 C.C ) rappresenta una parte della  retribuzione annua lorda che viene annualmente accantonata dal datore di lavoro per essere corrisposta al lavoratore dipendente alla cessazione del rapporto di  lavoro. La cessazione può avvenire per questi casi:

  • Dimissioni volontarie del lavoratore
  • Licenziamento da parte del datore di lavoro
  • Premorienza del lavoratore
  • Grave invalidità del lavoratore

Il TFR si calcola accantonando per ogni anno di servizio una quota pari al 6,91% della retribuzione, la somma accantonata verrà rivalutata in base a un tasso annuo del 1,5% aumentato del 75% dell’ indice ISTAT (prezzi dei beni e dei servizi al consumo) rilevato a dicembre dell’anno precedente.

ESEMPIO:

ll signor Rossi è  dipendente di una azienda con un reddito annuo lordo di Euro 30.000,00.

  • Il TFR in corso d’anno viene così calcolato: Euro 30.000,00 X 6,91% = Euro 2.073,00   
  • Alla fine dell’anno successivo ipotizzando che il signor Rossi percepisca lo stesso  reddito, e che l’incremento dell’indice ISTAT sia del 2% il TFR complessivo è così calcolato:
  • Quota TFR : 30.000,00 X 6,91%= Euro 2.073,00
  • Rivalutazione: 2.073,00 X ( 1,5% + ( 2% X 75%) = Euro 62,19
  • Totale TFR accantonato:  2.073 + 62,19 = Euro 2.135,19

Durante il rapporto  il lavoratore in costanza di rapporto può chiedere al datore l’erogazione anticipata di una quota parte del TFR Maturata fino a quel momento. L’anticipazione deve sottostare alle seguenti condizioni:

  • 8 anni di anzianità presso la stessa azienda;
  • l’importo massimo dell’anticipazione non può eccedere il 70% del TFR accantonato fino a quel momento;
  • Il datore di lavoro ha diritto di evadere le richieste nei limiti del 4% della forza lavoro e nei limiti del 10% degli aventi diritto (ciò significa che per un’azienda con 100 dipendenti , sono solo 4 le richieste che possono essere evase in un anno):
  • Ogni lavoratore può ottenere una sola anticipazione dalla stessa azienda.

Le anticipazioni devono inoltre sottostare alle seguenti motivazioni:

  • spese sanitarie sostenute per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquisto o costruzione della prima casa per se o per i figli, o ristrutturazione straordinaria della casa di propietà;
  • spese sostenute relativamente a congedi parentali e congedi per formazione; nell’accordo integrativo aziendale possono essere previste altre tipologie di richieste

 

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