IL CUMULO DEI CONTRIBUTI

11 Aprile 2021 | News, Previdenza

Il cumulo è uno degli istituti che permette di unire i contributi versati in diverse gestioni previdenziali al fine di ottenere un’unica pensione. Istituito nel 2012 con la Legge 228/12 inizialmente era previsto solo tra le gestioni Inps e dal 2017 è stato esteso anche alle Casse di Liberi professionisti . Tra Inps e Casse professionali è prevista la formazione progressiva

Un altro meccanismo che permette insieme alla ricongiunzione e alla totalizzazione di unificare i versamenti fatti in gestioni previdenziali diverse è il cumulo.

La possibilità di cumulare periodi versati in gestioni diverse consente al richiedente di unire i periodi accreditati al fine di dare luogo ad un’unica pensione che sarà data dalla somma delle quote maturate  presso ogni gestione. Ogni gestione calcolerà pro quota con il proprio regime la quota maturata.  A differenza della ricongiunzione e come nella totalizzazione, nel cumulo non c’è un materiale trasferimento dei contributi in una gestione accentrante. Come per la totalizzazione non è previsto nessun onere da sostenere per il richiedente ma  a differenza di quest’ultima, il cumulo non prevede  il ricalcolo contributivo né la liquidazione della prima rata di pensione con il meccanismo delle finestre mobili di uscita.

Il cumulo è stato introdotto con la Legge 228/2012 ed inizialmente l’esercizio era previsto solo tra le gestioni INPS. Con la Legge di Bilancio 2017 e la circolare INPS 140/2017 dal 1° gennaio 2017 il cumulo è stato esteso anche alle Casse dei Liberi Professionisti.

L’esercizio del cumulo deve interessare tutta la contribuzione del richiedente (non è ammesso per le frazioni), i periodi non devono essere coincidenti mentre non è possibile cumulare i periodi versati nella Fondazione Enasarco. Le pensioni che possono maturare in regime di cumulo sono: La pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione di inabilità e la pensione ai superstiti mentre non è possibile procedere al cumulo per la pensione di invalidità.

I requisiti per maturare la pensione di vecchiaia  in regime di cumulo sono soggetti alla “formazione progressiva” alcuni esempi :

L’Avvocato Rossi ha versato per 18 anni in INPS dipendenti e in Cassa Forense i successivi 20. L’anzianità contributiva totale è pari a 38 anni. INPS prevede come requisito per la pensione di vecchiaia 67 anni di età e 20 di contributi mentre Cassa Forense prevede come requisito 70 anni di età con minimo 35 di contribuzione. In questo caso essendo i requisiti di Cassa Forense più elevati avrà luogo la “formazione progressiva” per cui egli percepirà la quota INPS a 67 anni, mentre la quota di Cassa Forense verrà liquidata al 70° anno di età.

L’Ingegner Verdi ha versato 16 anni in INPS dipendenti e i successivi 20 in Inarcassa. I requisiti per la pensione di vecchiaia INPS sono 67 anni di età con almeno 20 di contributi versati mentre i requisiti per la pensione di vecchiaia in Inarcassa sono 66 e 3 mesi di età ed almeno 33 di contribuzione versata. In totale sono stati versati 36 anni. In questo caso invece essendo il requisito di Inarcassa inferiore a quello Inps entrambe le quote verranno liquidate al 67° anno di età.

Nel caso che il cumulo venga richiesto per  raggiungere la pensione anticipata il requisito che farà maturare la pensione anticipata in cumulo sarà quello previsto dall’INPS ovvero: 42 anni e 10 mesi per gli uomini o 41 anni e 10 mesi per le donne.

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