I PERIODI DI LAVORO SVOLTI ALL’ESTERO

13 Giugno 2022 | #pensoni, News, Previdenza

Come si possono valorizzare i periodi di lavoro versati all’estero al fine di ottenere una prestazione in Italia?

Cosa succede quando una persona trascorre dei periodi lavorativi (più o meno lunghi) all’estero versando la contribuzione obbligatoria all’ente previdenziale straniero? Il problema non si pone se nello stato estero si raggiunge il diritto autonomo previsto dall’ordinamento previdenziale del paese interessato. Il  lavoratore una volta raggiunto il diritto autonomo previsto da quell’ordinamento maturerà con le regole e il regime di calcolo previsto una prestazione pensionistica. Se pero’ la stessa persona avesse versato dei contributi anche in Italia ( antecedentemente o successivamente al periodo passato all’estero) e volesse valorizzare i periodi versati nel paese straniero  al fine delle prestazioni italiane? Per prima cosa si deve individuare in quale nazione il periodo lavorativo è stato svolto e precisamente se la nazione in questione ha  con il nostro paese un accordo bilaterale in tema di previdenza sociale.

L’Italia infatti ha ratificato con alcuni paesi un accordo che permette di riconoscere i periodi versati all’estero che altrimenti verrebbero persi. I paesi che hanno un accordo bilaterale su questa tematica sono:

  • Tutti i paesi dell’Unione Europea (anche il Regno Unito post Brexit)
  • Paesi extraeuropei che hanno nel quale vi è stata una grande emigrazione italiana come : U.S.A, Canada, Australia , Brasile , Argentina, Uruguay ecc
  • Paesi che hanno ratificato convenzioni come: Capo Verde , Svizzera, paesi dell’ex Jugoslavia, Turchia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino ecc.

La presenza di una convenzione con lo stato estero permette al lavoratore di accedere all’istituto della Totalizzazione Internazionale la quale consente il riconoscimento a titolo gratuito.

Il problema si pone invece se il periodo è stato svolto in un paese non legato all’ Italia da reciprocità in tema pensionistico. In questo caso se non si raggiunge il diritto autonomo l’unica via per riconoscere questi periodi sarà quella di esercitare il riscatto oneroso in Italia di quei periodi

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