I BENEFICI PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI PRECOCI

19 Giugno 2023 | #previdenza, News, Previdenza

Vengono definiti lavoratori precoci coloro che possono vantare una anzianità contributiva di almeno dodici mesi prima del diciannovesimo anno di età. La normativa previdenziale prevede in alcuni casi la possibilità di un anticipo pensionistico.

Coloro che hanno iniziato a lavorare regolarmente in età minore sono definiti dalla normativa previdenziale come: lavoratori precoci. Questi lavoratori avendo iniziato presto l’attività lavorativa nella maggior parte dei casi raggiungono prima di altri il requisito per maturare la pensione anticipata che prevede la sua maturazione con: 41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini indipendentemente dall’età anagrafica. Nella pratica i precoci avendo iniziato presto a lavorare molto spesso maturano la pensione anticipata intorno al sessantesimo anno di età. La riforma Fornero all’atto della sua emanazione non ha previsto particolari benefici per questi lavoratori ma con il 1° maggio 2017 il legislatore ha previsto  la possibilità di anticipare il pensionamento con di 41 anni di contribuzione  per tutti coloro che prima del diciannovesimo anno di età abbiano accreditato almeno 12 mesi di contribuzione anche non continuativa e che risultino in possesso di anzianità al 31/12/1995. Questa possibilità però è limitata solo a coloro che si trovano nel regime di calcolo misto e che risultino in alcune condizioni di particolare disagio personale o familiare.

La possibilità per i precoci di anticipare il pensionamento con 41 anni è concessa ai lavoratori e lavoratrici  dipendenti ( pubblici e privati), autonomi ( artigiani, commercianti e coltivatori diretti), che si trovino in almeno uno dei seguenti cinque profili di tutela:

  • siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
  • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Dal 1° gennaio 2018, a seguito di un correttivo inserito dalla legge n. 205/2017, sono stati inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
  • lavoratori dipendenti addetti alle cd. attività gravose di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 5 febbraio 2018 e che svolgono tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento ovvero:
  • siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 (si tratta dei lavoratori impiegati in mansioni usuranti o notturni, c.d lavori gravosi).

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