LA TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

6 Aprile 2021 | News, Previdenza

Introdotta con il D.L 42/2006 la totalizzazione è uno degli istituti che consente di valorizzare i periodi versati in differenti gestioni previdenziali. A differenza della ricongiunzione non è previsto un onere per il richiedente. I requisiti sono quelli previsti prima della riforma Fornero, le prestazioni sono calcolate in regime contributivo(salvo eccezioni). Le prestazioni di vecchiaia e anticipata sono sottoposte alle finestre mobili di uscita.

La totalizzazione dei contributi è stata introdotta con il D.L 42/2006. Il suo esercizio consente (insieme alla ricongiunzione e al cumulo) di valorizzare i versamenti effettuati in diverse gestioni previdenziali al fine di conseguire un’ unica pensione. Questo istituto per essere esercitato deve prevedere quanto segue:

  • Deve essere presa in considerazione tutta la contribuzione versata nelle diverse gestioni;
  • I periodi da totalizzare non devono essere coincidenti.

La totalizzazione è prevista per tutte le gestioni INPS (compresa la Gestione Separata) dalle  Casse Professionali, ma non è esercitabile per versamenti nella Fondazione ENASARCO.  A differenza della ricongiunzione la totalizzazione non prevede il pagamento di nessun onere da parte del richiedente.

Differentemente della ricongiunzione (dove vi è il materiale trasferimento dei contributi nella gestione accentrante), nella totalizzazione non vi è il trasferimento materiale dei contributi versati nelle varie gestioni, ma solo la somma virtuale dei contributi finalizzata al raggiungimento del requisito contributivo mimino richiesto in ciascuna gestione per il diritto alla pensione. Quando il requisito minimo in ogni gestione verrà raggiunto ciascuna gestione provvederà a calcolare l’importo della pensione in base all’anzianità contributiva complessivamente maturata ed erogherà in pro-quota la propria parte di rendita. Esempio:

Il signor Rossi ha versato nel FPLD Inps 8 anni, nella gestione Artigiani 19 anni e nella Gestione Separata 11 anni per un totale di anni 38. Il requisito minimo sono 20 anni di contribuzione. Esercitando la totalizzazione la pensione finale sarà erogata in base a queste pro quote:

  • FPLD Inps eroga 8/38 di quota di pensione;
  • Gestione Artigiani INPS 19/38 di quota di pensione;
  • Gestione Separata 11/38 di quota di pensione.

Le pensioni che possono maturare in totalizzazione sono la pensione di vecchiaia, l’anticipata, l’inabilità e la superstiti mentre non matura in regime di totalizzazione la pensione di invalidità. Per maturare la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata i requisiti di maturazione sono quelli previsti prima della riforma Fornero ovvero:

  • 66 anni di età con minimo 20 anni di contribuzione per la pensione di Vecchiaia;
  • 41 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica per la pensione Anticipata.

L’importo delle pensione in totalizzazione è calcolato in regime contributivo con la perdita (qualora vi fosse degli anni in regime retributivo) salvo che il richiedente abbia maturato in una gestione il diritto autonomo alla stessa. La decorrenza delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione è sottoposto alle finestre mobili di uscita ovvero una differenza temporale tra la maturazione del diritto e il pagamento della rendita pensionistica.  Il pagamento della prima rata della pensione di vecchiaia avverrà 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti mentre per la pensione anticipata 21 mesi dalla maturazione dei requisiti. Per quanto riguarda la pensione di inabilità e la superstiti indiretta in regime di totalizzazione le prestazioni sono erogate il primo mese dalla domanda senza l’applicazione delle finestre di uscita.

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER UNA CONSULENZA